Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia ha subito una profonda trasformazione con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 159/2025 indumenti lavoro convertito nella Legge 198/2025, i cui effetti normativi e ispettivi sono pienamente operativi a partire dal 2026. La novità principale risiede nell’aggiornamento dell’articolo 77 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), che estende ufficialmente la qualifica di Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) a specifici indumenti di lavoro, qualora la stima dei rischi ne evidenzi una sostanziale funzione protettiva.
Per le imprese adeguarsi tempestivamente non rappresenta più soltanto un rigido obbligo di legge volto a evitare pesanti sanzioni, ma una reale opportunità strategica per rafforzare la brand identity. Investire in un abbigliamento da lavoro a norma dimostra l’impegno concreto in direzione della sostenibilità sociale e della cura delle proprie risorse, permettendo di trasformare la sicurezza in un potente veicolo di reputazione e valore sul mercato.
Vediamo dunque cosa comporta nella pratica questo nuovo scenario normativo e come possiamo metterci in regola.
Indice
- Gestione, lavaggio e tracciabilità nel 2026
- Il confine tra abbigliamento aziendale e DPI
- Tabella di sintesi: differenze e obblighi generali
- Come intervenire senza rischiare sanzioni
Il confine tra abbigliamento aziendale e DPI
Esiste una differenza sostanziale tra un semplice indumento lavorativo e un DPI. Il primo ha l’unico scopo di stabilire il decoro, l’uniformità visiva o l’identità del marchio (come la classica polo usata all’interno di un punto vendita); il secondo, invece, viene assegnato per proteggere il lavoratore da rischi specifici che possono minacciare la sua salute.
Il confine tra le due categorie è diventato estremamente sottile. Una normale polo con logo fornita a un operatore ecologico o a un operaio edile che lavora all’aperto sotto il sole estivo cessa di essere un semplice indumento d’immagine e diventa a tutti gli effetti un DPI. In questo caso specifico, il capo deve essere certificato per la protezione dai raggi ultravioletti (UV) per prevenire il rischio di malattie professionali legate all’esposizione solare. Di conseguenza, la scelta e l’impiego del vestiario non possono più essere arbitrarie, ma devono derivare direttamente da un’attenta analisi compiuta all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Tabella di sintesi: differenze e obblighi generali
| TIPO DI CAPO | SCOPO PRINCIPALE | OBBLIGHI DATORE DI LAVORO | PERSONALIZZAZIONE |
Abbigliamento d’immagine | Decoro e brand identity | Fornitura aziendale facoltativa o regolata da CCNL | Libera (stampa diretta o ricamo standard) |
DPI (Certificato CE) | Protezione da rischi specifici | Approvvigionamento gratuito, manutenzione, sostituzione e sanificazione obbligatorie | Rigida (solo tecnica e materiali certificati) |
Come intervenire senza rischiare sanzioni
Modificare o inserire il logo su un indumento protettivo è un’operazione delicata: il rischio concreto è quello di invalidare la marcatura CE originale del produttore, esponendo l’azienda a sanzioni amministrative e penali nell’eventualità di ispezione. L’aggiunta di un logo stampato o ricamato non deve mai compromettere le proprietà chimiche o meccaniche del tessuto originario del produttore.
Le specifiche tecniche impongono regole rigorose a seconda del tipo di protezione:
- Alta visibilità (Normativa UNI EN ISO 20471) — I loghi aziendali non possono coprire la superficie minima obbligatoria di materiale fluorescente o retroriflettente. Per l’applicazione si devono utilizzare esclusivamente stampe termosaldate certificate, capaci di mantenere intatte le qualità di riflettenza e visibilità del capo.
- Capi multinorma e antifiamma (Es. EN ISO 11612) — L’applicazione di un ricamo tradizionale con filati standard è vietata, poiché creerebbe un punto di innesco per il fuoco. È obbligatorio ricorrere a ricami eseguiti con filati ignifughi ed elementi termosaldati resistenti al calore, assicurando che ogni componente mantenga le caratteristiche ritardanti di propagazione del fuoco proprie del capo.
Per ridurre il rischio di errori, è pertanto buona norma affidarsi a un fornitore che valuti caso per caso il capo da brandizzare, e che sia in grado di presentare una documentazione chiara sulle tecniche e sui materiali impiegati, utile anche in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza.
Gestione, lavaggio e tracciabilità nel 2026
La riforma attuata dal D.L. 159/2025 indumenti lavoro chiarisce in modo definitivo un aspetto cruciale: la responsabilità della pulizia, della sanificazione e della manutenzione dei DPI protettivi ricade interamente sul datore di lavoro. È fatto assoluto divieto di demandare il lavaggio al dipendente tramite la gestione domestica (o tramite rimborsi in busta paga), poiché i lavaggi casalinghi non garantiscono la rimozione totale dei contaminanti industriali e rischiano di usurare precocemente le caratteristiche protettive del capo (es. degradando le bande riflettenti o i trattamenti chimici idro-oleorepellenti). Gli organi di vigilanza, durante i controlli, verificano con accuratezza i registri di consegna e lo stato di efficienza reale degli indumenti: diventa quindi fondamentale monitorare rigorosamente lo stato di usura dei DPI modificati.
La proposta commerciale di Gedshop va incontro a questa esigenza normativa. Offriamo capi d’abbigliamento pensati per un uso prolungato, capaci di reggere cicli di lavaggio frequenti. Le nostre applicazioni del logo sono realizzate per preservare nel tempo la resa estetica e la tenuta meccanica dei capi, contribuendo a ridurre i costi di sostituzione periodica e a supportare l’azienda nel percorso di aggiornamento alle nuove disposizioni.
Per concludere, destreggiarsi tra le complesse evoluzioni del D.L. 159/2025 richiede partner affidabili e competenze specialistiche. Non si tratta di un adempimento da chiudere una volta per tutte, ma di un processo da tenere aggiornato nel tempo, man mano che cambiano normative e capi in uso, in modo da non trovarsi mai impreparati.
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